Archivio del giorno Dicembre 2nd, 2014

IMU terreni

Totalmente esenti da IMU i terreni agricoli nei Comuni sopra i 600 metri

Con decreto del 28 novembre 2014, reso disponibile ieri dal Dipartimento delle Finanze sul proprio sito (www.finanze.it), è stata fornita la documentazione necessaria per il corretto conteggio del saldo IMU 2014, quando oramai mancano solo 15 giorni, festività comprese, alla scadenza per il versamento del saldo.

Innanzitutto, la disposizione non riguarda i Comuni ubicati nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la quale, in luogo dell’IMU, ha introdotto l’imposta municipale immobiliare (IMI) dotata di regole autonome.

In secondo luogo il decreto, che sostituisce con effetto dal 1° gennaio 2014 l’elencazione effettuata dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, distingue i terreni in tre categorie: quelli totalmente esenti, quelli esenti solo se posseduti da coltivatori e infine quelli imponibili, tipologia quest’ultima ricavata per esclusione dalle prime due.

Nella prima categoria rientrano tutti i terreni agricoli dei Comuni ubicati ad un’altitudine superiore a 600 metri. L’elenco di tali Comuni è indicato in due file in xls (due versioni differenti del medesimo file in formato CSV ed Excel 1997-2003) scaricabili dalla pagina dell’ISTAT, raggiungibile al link www.istat.it/it/archivio/6789 dopo aver cliccato il bottone “Elenco comuni italiani” nel menù a destra. I Comuni sono indicati nella colonnaL”, mentre nella colonna “P” è indicata, in metri, l’altitudine del centro del Comune. Nello specifico, se l’altitudine del centro è uguale o superiore a 601 metri, tutti i terreni non edificabili ubicati nel Comune sono, a partire dal 1° gennaio 2014, esenti da IMU.

La seconda categoria riguarda i terreni dei Comuni ubicati ad un’altitudine del centro del Comune compresa fra 281 e 600 metri. In tale ipotesi, sono esenti da IMU tutti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. L’esenzione si applica anche ai terreni concessi loro in comodato oppure in affitto. Per quanto riguarda le aree fabbricabili, le “Linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze” dell’11 luglio 2012, come già previsto ai fini ICI, ne hanno precisato l’assimilazione ai terreni agricoli se possedute e coltivate dagli agricoltori stessi. Viceversa, gli altri terreni non posseduti o coltivati dai soggetti sopra individuati sconteranno l’IMU con l’aliquota propria e le eventuali agevolazioni deliberate dai Comuni.

La terza categoria riguarda poi tutti i terreni ubicati negli altri Comuni, per i quali sussiste l’obbligo di pagamento dell’imposta a partire dal 1° gennaio 2014.

Viceversa sono esenti, a prescindere dall’ubicazione, i terreni ad “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile”. Si tratta di forme di proprietà collettiva, come le università agrarie, presenti nel Lazio, oppure le partecipanze agrarie diffuse in Emilia.

Infine, in merito ai termini per il pagamento dell’imposta, l’art. 3 del decreto precisa che, per i terreni non più esentati ai sensi della nuova elencazione, stante il mancato pagamento dell’acconto entro il 16 giugno, il versamento dovrà avvenire in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, ovviamente anche in mancanza di una precisa disposizione, senza versamento di interessi o sanzioni per l’imposta che sarebbe stata dovuta in sede di acconto.

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