Responsabilità solidale nei subappalti

Appalti: la responsabilità solidale fiscale dopo il c.d. decreto semplificazioni fiscali

L’art. 28 del d.lgs. Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, n. 175 del 21 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 novembre, introduce un importante intervento in tema di responsabilità fiscale nell’ambito dei rapporti di appalto e subappalto abrogando i commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del d.l. n. 223/2006 (convertito dalla l. n. 248/2006).

Tali disposizioni (come novellate dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012) prevedevano che in caso di appalto di opere o servizi, l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale veniva meno nel caso in cui l’appaltatore ponesse in atto specifici controlli ed adempisse a determinati oneri burocratici (definiti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 40-E, 8 ottobre 2012). In particolare, l’appaltatore, al fine di escludere la propria responsabilità solidale, era chiamato ad acquisire, prima del versamento del corrispettivo, la documentazione attestante l’esecuzione degli adempimenti sopracitati, scaduti alla data del versamento. L’appaltatore poteva inoltre sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Stessi oneri incombevano in capo al committente che doveva provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante gli adempimenti di cui sopra, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Anche il committente poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della documentazione. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente era però punita con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo poteva variare da euro 5.000 a euro 200.000, se il versamento delle ritenute non era stato correttamente effettuato dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Questo intervento elimina definitivamente dal nostro ordinamento l’autonomia della responsabilità solidale in materia fiscale nell’ambito di appalti e subappalti. In questo senso infatti già si era mosso il d.l. n. 69/2013 che aveva modificato l’art. 35 del d.l. n. 223/2006 eliminando l’analogo obbligo esistente in capo a committente ed appaltatore (nei confronti dei subappaltatori) con riferimento al versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Può pertanto affermarsi che i pagamenti da effettuare in seguito al 13 dicembre 2014, (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014) saranno liberati dagli oneri burocratici sopra descritti. Più problematico è invece stabilire la sorte di eventuali violazioni che siano state già commesse, ma non ancora accertate.

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