Le farmacie, le aziende sanitarie locali, medici e odontoiatri sono gli operatori sanitari tenuti ad effettuare l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria, per la predisposizione del modello 730. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto 31 luglio 2015 ha reso note le modalità relative all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ossia, il nuovo adempimento stabilito dal comma 3 dell’articolo 3, D.Lgs. n. 175/2014, in base al quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese. Ambito soggettivo: gli operatori sanitari – Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 175/2014 i soggetti interessati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono rispettivamente: •Le farmacie pubbliche e private; •Le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari; •I medici e odontoiatri. Ambito oggettivo: le prestazioni sanitarie – Come indicato nell’allegato A del citato decreto, le prestazioni oggetto di comunicazione si differenziano a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria. In particolare, rientrano tra le prestazioni oggetto di comunicazione quanto di seguito riportato: Farmacie pubbliche e private •Ticket (quota fissa e/o differenza con generico); •Acquisto o affitto di protesi sanitarie; •Acquisto di medicinali; •Spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); •Altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.); •Altre spese sanitarie non comprese nell’elenco. Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN •Ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto); •Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; •Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; •Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; •Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; •Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate); •Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti; •Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort; •Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; •Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; •Cure termali, previa prescrizione medica; •Altre spese sanitarie non comprese nell’elenco. Medici e odontoiatri •Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica; •Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; •Prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica; •Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; •Certificazioni mediche; •Altre spese sanitarie non comprese nell’elenco. I dati da comunicare – Come emerge dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 103408/2015 del 31 luglio 2015, per ciascuna spesa o rimborso i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria sono: •Codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; •Codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3 D.Lgs. n. 175/2014; •Data del documento fiscale che attesta la spesa; •Tipologia della spesa; •Importo della spesa o del rimborso; •Data del rimborso. Termini e modalità di invio dei dati – Per quanto concerne la tempistica di invio dei dati, si fa presente che la stessa deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa da parte del contribuente. Per l’anno 2015, le spese oggetto di monitoraggio sono quelle sostenute a partire dalla data del 1° ottobre 2015, con il conseguente obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2016 in relazione alle spese sanitarie sostenute a decorrere da tale data e fino al 31 dicembre 2015. Come precisato dal Mef nel citato Decreto, i dati possono essere trasmessi anche tramite le associazioni di categoria e i soggetti terzi abilitati all’invio telematico. A tal fine, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, è necessaria una specifica abilitazione al Mef per l’invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante. L’invio dei dati riguardanti le spese richiede, però, ancora una serie di passaggi propedeutici all’operazione. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria l’elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici per consentire il rilascio agli interessati della necessaria abilitazione ai servizi telematici del Sistema Tessera Sanitaria.
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