Archivio per ‘Imposte’ Categoria

Tassa annuale per la numerazione dei libri e registri

Entro il 16 marzo 2015 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c. Sono tenuti al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (in tal senso la C.M. n. 108 del 3 maggio 1996).

A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (per completezza si rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Tribunale di Udine 7 marzo 1996).

A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:

309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;

516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2015. Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007. Unica eccezione, i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2015.

Contributi Epap e Eppi con modello F24 dal 23 febbraio 2015

Dal 23 febbraio, gli iscritti all’Epap e all’Eppi verseranno i contributi dovuti ai rispettivi enti con modello F24

A partire dal prossimo 23 febbraio anche chimici, geologi, attuari, dottori agronomi, dottori forestali e periti industriali potranno utilizzare i modelli F24 per i versamenti previdenziali e assistenziali, con la possibilità quindi di utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione. E’ il risultato di due distinti accordi firmati il 4 febbraio tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ente di previdenza assistenza pluricategoriale (Epap), e tra le Entrate e l’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (Eppi). A breve l’Agenzia definirà, con apposite risoluzioni, i codici tributo da riportare nel modello F24.

Comunicazione sul monitoraggio dei lavoratori somministrati

Ultimi giorni per la comunicazione annuale obbligatoria sul monitoraggio dei lavoratori somministrati: entro il 31 gennaio, infatti, i datori di lavoro devono comunicare alle Rsu/Rsa o, in mancanza di queste, alle categorie delle organizzazioni sindacali i dati inerenti la somministrazione riferiti al 2014. Non è necessario indicare il nome dei lavoratori somministrati: la comunicazione è limitata esclusivamente al dato numerico. Possibile la consegna a mano, con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata. In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo da € 250 a € 1.250.

L’introduzione dell’art. 24 del D.Lgs. 276/2003 ha disposto un controllo sindacale sui contratti di somministrazione, sia in via preventiva che consuntiva, allo scopo di evitare

che i lavoratori somministrati siano in qualche modo discriminati rispetto agli altri dipendenti dell’impresa utilizzatrice.

A decorrere dall’anno 2012, l’utilizzatore di manodopera in somministrazione ha quindi l’obbligo di comunicare alle Organizzazioni sindacali entro il 31 gennaio dell’anno

successivo, con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente:

– il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi;

– la durata degli stessi;

– il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Destinatari della comunicazione sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ovvero le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) oppure, in mancanza, le

associazioni territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL, ecc.).

Il datore di lavoro-utilizzatore potrà inviare la comunicazione anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca o conferisca mandato.

In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo, viene applicata una sanzione amministrativa da 250 euro a 1.250 euro.

Oltre alla comunicazione consuntiva, si ricorda che l’art. 24, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 276/2003 prevede anche una comunicazione preventiva da effettuarsi prima della stipula

del contratto di somministrazione oppure entro i 5 giorni successivi, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto.

Reverse charge legge di Stabilità 2015

Tra i diversi emendamenti inseriti dal Governo al DDL di Stabilità 2015, riveste particolare interesse quello estende il regime dell’inversione contabile (reverse charge) al settore della grande distribuzione (ipermercati, supermercati e discount alimentari).

Le nuove disposizioni contenute nel DDL di Stabilità 2015, dispongono in primo luogo l’applicazione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.

Le disposizioni intendono, eliminare la vigente limitazione soggettiva, che circoscrive l’applicazione del reverse charge per le prestazioni nel settore edile al caso in cui i relativi servizi sono resi da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Reverse charge: edilizia In base a quanto previsto dalla legislazione nazionale, il reverse charge consente di emettere fattura senza applicare l’IVA al cedente/prestatore che indica la norma di riferimento e la dicitura “inversione contabile. Il cessionario/ committente dovrà poi:

integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota di riferimento dei beni/servizi ricevuti e della relativa imposta annotare la fattura nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; annotare la fattura nel registro degli acquisti al fine di detrarre l’imposta.

Ricordiamo che utilizzando il reverse charge non si dovrà pagare l’imposta di bollo di 2 euro.

Reverse Charge: operazioni Prima della Legge di Stabilità 2015, il reverse charge poteva essere utilizzato per: Acquisti da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE, Reverse charge interno nel caso in cui sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente non siano “stabiliti” in Italia, Acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del DL n. 331/1993; Cessioni di immobili abitativi e strumentali a soggetti passivi IVA in caso di opzione, da parte del cedente, per l’assoggettamento ad IVA, Subappalto in edilizia, Cessioni di rottami e di oro da investimento, Cessioni di telefonini e microprocessori.

La Legge di Stabilità 2015 introduce, nel settore edile, al comma 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 la nuova lett. a-ter che assoggetta al reverse charge anche le «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».

La legge estrapola dalle ipotesi di inversione contabile già in atto quelle riguardanti: servizi di pulizia, servizi di demolizione, servizi di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Lo scopo è quello di utilizzare il reverse charge secondo criteri oggettivi, indipendenti dai soggetti che le pongono in essere.

Reverse charge: grande distribuzione La Legge di Stabilità 2015 stabilisce che il reverse charge potrà essere utilizzato anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). L’applicazione della norma è però subordinata all’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

F24 ELIDE Agenzia delle Entrate

F24 ELIDE Agenzia delle Entrate è il modello di pagamento che serve ai contribuenti per versare le imposte relative alla registrazione contratti di locazione e affitto. Tale modello, è entrato in vigore dal 1° febbraio 2014 e può essere utilizzato in alternativa all’F24 ordinario e F23 fino al 31 dicembre 2014.

A partire dal 1° gennaio 2015 invece il nuovo F24 elementi identificativi c.d. F24 elide 2015 sarà obbligatorio per il versamento delle imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione e affitto e per versare interessi e sanzioni ravvedimento operoso imposta di registro.

Il modello F24 ELIDE deve essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario. Non può essere utilizzato, invece, per effettuare i pagamenti per i quali è prevista la compensazione con crediti.

Split payment per i fornitori della pubblica amministrazione

Soggetti interessati allo split payment sono tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1 gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l’imponibile. Sarà infatti la stessa pubblica amministrazione a versare l’Iva all’Erario invece che al fornitore. Per pubblica amministrazione si intendono tutti gli enti indicati nell’art. 6, 5 c. Dpr 633/72 tra cui le Camere di commercio, gli enti ospedalieri, aziende sanitarie locali, Università ecc.

Conseguenza per il fornitore della pubblica amministrazione sarà che si troverà sempre a credito di Iva.

Alcuni fornitori vengono esentati dall’applicazione dello split payment : si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte, come i professionisti, e dei fornitori che sulle proprie forniture applicano il reverse charge, come ad esempio le imprese di pulizia dal 1 gennaio 2015.

L’operatività della norma è soggetta all’autorizzazione della Ue, tuttavia il Governo ne ha previsto l’applicazione dal 1 gennaio 2015 e per tale data dovrebbe essere emanato anche un decreto attuativo. Se il parere Ue sarà negativo il Governo ha già annunciato che prenderà i soldi dall’aumento dell’accise su benzina e gasolio.

Attenzione: lo split payment si applicherà non solo alle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 ma anche agli importi “esigibili” dal 1 gennaio 2015, cioè a tutte quelle fatture che al 31 dicembre risultano sospese.

Prova documentale esportazione

La prova dell’avvenuta esportazione consente tra l’altro di  dimostrare all’Agenzia delle Entrate di aver realmente effettuato una operazione non imponibile, rilevante ai fini IVA. L’utilizzo del sistema ECS (Export Control System) costituisce la regola in materia di prova dell’avvenuta esportazione. In taluni casi, tuttavia, gli uffici possono richiedere all’interessato di fornire prove alternative dell’esportazione.

Per le cessioni all’esportazione “dirette”, gli operatori sono tenuti a rispettare una particolare procedura, nell’ambito del c.d. sistema ECS. Tale procedura ha inizio con la presentazione, da parte dell’interessato, della dichiarazione di esportazione in formato elettronico. Una volta che la dichiarazione doganale è stata accettata, l’ufficio doganale di esportazione stampa il documento di accompagnamento esportazione (DAE), lo convalida e lo consegna al dichiarante, autorizzando in tal modo lo svincolo delle merci. L’ufficio di confine, ricevuti i beni e operate le verifiche del caso, invia, in via telematica, il messaggio “risultati di uscita” (messaggio IVISTO) all’ufficio doganale di esportazione, comunicando l’esito del controllo.

Il messaggio “risultati di uscita” viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA) e comunicato all’esportatore mediante il messaggio “notifica di esportazione”. In caso di esito positivo, per poter provare l’avvenuta esportazione, l’operatore deve accedere (tramite il link “notifica di esportazione”) al sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane per visualizzare ed eventualmente stampare (soltanto a titolo di “promemoria” dal momento che la stampa del messaggio non è rilevante ai fini della prova) il messaggio “risultati di uscita”. Va evidenziato, infine, che l’esportatore potrebbe avere difficoltà a disporre della prova documentale che certifica l’avvenuta esportazione ai fini doganali nell’ipotesi in cui siano altri soggetti ad occuparsi del trasporto. Nel particolare caso in cui le esportazioni siano effettuate tramite corriere espresso, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che spetterà a questi ultimi soggetti, in quanto responsabili dell’operazione dagli stessi posta in essere, accertarsi che la medesima sia stata regolarmente appurata, intervenendo presso l’ufficio di esportazione, nel caso di procedura ancora aperta, per consentire la chiusura dell’operazione (circ. Agenzia delle Dogane n. 16/2011). Successivamente, i corrieri provvederanno ad inviare ai soggetti intestatari delle fatture presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione una comunicazione, nella quale sono indicati, tra le altre cose, gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.).

La merce svincolata per l’esportazione deve uscire dal territorio doganale della Ue entro 90 giorni dalla data dello svincolo. Conseguentemente, trascorso inutilmente tale termine (l’interessato ha, tuttavia, la possibilità di attivare la procedura in un momento antecedente), gli uffici doganali interrogano l’esportatore e il dichiarante (c.d. procedura di ricerca “follow-up”) per ottenere notizie sull’operazione (artt. 796-quinquies bis e 796-sexies, Reg. CEE 2454/1993). A questo punto, laddove l’esportatore o il dichiarante comunichino la data e l’ufficio di uscita, l’ufficio di esportazione invia a quello di uscita un messaggio con cui richiede la chiusura del movimento. Tuttavia, se l’ufficio di uscita entro 10 giorni non conferma l’uscita della merce, l’ufficio di esportazione richiede per iscritto all’esportatore e al dichiarante di fornire, entro un periodo di 30 giorni, prove alternative dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Ue (nota Agenzia delle Dogane prot. 166840/2009). Trattasi, in particolare (cfr. nota Agenzia delle Dogane prot. 88970/2009) della prova del pagamento oppure della fattura di vendita, nonché della copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Ue oppure di un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore. Valutate le prove fornite, se queste ultime sono adeguate, l’operazione viene chiusa e l’esportatore può considerare realizzata l’esportazione e utilizzare la fattura emessa per le diverse finalità fiscali.

Laddove, invece, le prove non consentano di dimostrare l’uscita della merce dal territorio doganale della Ue o si riferiscano a merci differenti per natura da quelle indicate in dichiarazione, l’ufficio di esportazione, trascorsi 150 giorni dalla data di svincolo delle merci, può annullare la dichiarazione doganale, comunicandolo sia all’esportatore che al dichiarante. Analogo esito nel caso in cui l’esportatore o il dichiarante, anche a seguito di apposito sollecito scritto da parte degli uffici, non fornisca le prove richieste. Si ricorda, al riguardo, che, in mancanza della prova tipica, una cessione all’esportazione, e la conseguente non imponibilità ai fini IVA, può essere provata con ogni mezzo con carattere di certezza ed incontrovertibilità (Cass. n. 19750/13).

RIDUZIONE TASSO INTERESSE LEGALE

Per effetto del DM 11 dicembre 2014 (pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2014 n. 290), dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è ridotto dall’attuale 1% allo 0,5% in ragione d’anno. La riduzione del tasso di interesse legale ha rilevanza sia sotto il profilo fiscale che contributivo

Omaggi natalizi ai clienti

Omaggi natalizi ai clienti, detraibilità dell’IVA più conveniente dal 13 dicembre 2014

Dal 13 dicembre 2014, gli omaggi natalizi saranno interessati da un’importante novità a vantaggio del soggetto che acquista il bene da omaggiare. Da tale data, infatti, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, l’IVA assolta sull’acquisto diventa detraibile interamente se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82). In tal modo, viene di fatto parificato il trattamento fiscale dei beni che costituiscono spese di rappresentanza ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50). Tuttavia, si evidenzia come la novità scatti solo dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, per cui l’IVA relativa all’acquisto del bene che viene omaggiato è detraibile integralmente se il bene ha un costo unitario fino a € 50 solo se il bene è acquistato dal 13.12.2014 in poi, mentre nel caso di bene acquistato fino al 12.12.2014 l’IVA è integralmente detraibile solo se il costo unitario del bene è pari o inferiore a € 25,82.

IMU terreni

Totalmente esenti da IMU i terreni agricoli nei Comuni sopra i 600 metri

Con decreto del 28 novembre 2014, reso disponibile ieri dal Dipartimento delle Finanze sul proprio sito (www.finanze.it), è stata fornita la documentazione necessaria per il corretto conteggio del saldo IMU 2014, quando oramai mancano solo 15 giorni, festività comprese, alla scadenza per il versamento del saldo.

Innanzitutto, la disposizione non riguarda i Comuni ubicati nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la quale, in luogo dell’IMU, ha introdotto l’imposta municipale immobiliare (IMI) dotata di regole autonome.

In secondo luogo il decreto, che sostituisce con effetto dal 1° gennaio 2014 l’elencazione effettuata dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, distingue i terreni in tre categorie: quelli totalmente esenti, quelli esenti solo se posseduti da coltivatori e infine quelli imponibili, tipologia quest’ultima ricavata per esclusione dalle prime due.

Nella prima categoria rientrano tutti i terreni agricoli dei Comuni ubicati ad un’altitudine superiore a 600 metri. L’elenco di tali Comuni è indicato in due file in xls (due versioni differenti del medesimo file in formato CSV ed Excel 1997-2003) scaricabili dalla pagina dell’ISTAT, raggiungibile al link www.istat.it/it/archivio/6789 dopo aver cliccato il bottone “Elenco comuni italiani” nel menù a destra. I Comuni sono indicati nella colonnaL”, mentre nella colonna “P” è indicata, in metri, l’altitudine del centro del Comune. Nello specifico, se l’altitudine del centro è uguale o superiore a 601 metri, tutti i terreni non edificabili ubicati nel Comune sono, a partire dal 1° gennaio 2014, esenti da IMU.

La seconda categoria riguarda i terreni dei Comuni ubicati ad un’altitudine del centro del Comune compresa fra 281 e 600 metri. In tale ipotesi, sono esenti da IMU tutti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. L’esenzione si applica anche ai terreni concessi loro in comodato oppure in affitto. Per quanto riguarda le aree fabbricabili, le “Linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze” dell’11 luglio 2012, come già previsto ai fini ICI, ne hanno precisato l’assimilazione ai terreni agricoli se possedute e coltivate dagli agricoltori stessi. Viceversa, gli altri terreni non posseduti o coltivati dai soggetti sopra individuati sconteranno l’IMU con l’aliquota propria e le eventuali agevolazioni deliberate dai Comuni.

La terza categoria riguarda poi tutti i terreni ubicati negli altri Comuni, per i quali sussiste l’obbligo di pagamento dell’imposta a partire dal 1° gennaio 2014.

Viceversa sono esenti, a prescindere dall’ubicazione, i terreni ad “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile”. Si tratta di forme di proprietà collettiva, come le università agrarie, presenti nel Lazio, oppure le partecipanze agrarie diffuse in Emilia.

Infine, in merito ai termini per il pagamento dell’imposta, l’art. 3 del decreto precisa che, per i terreni non più esentati ai sensi della nuova elencazione, stante il mancato pagamento dell’acconto entro il 16 giugno, il versamento dovrà avvenire in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, ovviamente anche in mancanza di una precisa disposizione, senza versamento di interessi o sanzioni per l’imposta che sarebbe stata dovuta in sede di acconto.

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